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  Conciliazione


Istituito il Registro degli organismi di conciliazione
 
È stato istituito, in attuazione degli articoli 38 e 40 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e del successivo Decreto 23 luglio 2004 n. 222 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5", il Registro degli organismi di conciliazione. In base a tale normativa, gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, devono essere iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza del responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato).
Tale Registro consiste in una banca di dati nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003.
In tale contesto, le Camere di Commercio che, individualmente o in forma associata, abbiano istituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 hanno diritto di ottenere l'iscrizione di tali organismi nel Registro su semplice domanda (art. 4, comma 2, D.M. 222/2004). Nel Registro degli organismi di conciliazione possono iscriversi di diritto gli organismi istituiti dalla Camere di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, nonché tutti gli organismi aventi i requisiti di professionalità ed efficienza indicati dall'art. 4 D.M. 222/2004.
A seguito di tale situazione, il gruppo di lavoro "Regolazione del mercato" provvederà a analizzare le modalità di iscrizione, gli effetti e le opportunità derivanti dalla stessa, sulla base degli indirizzi che verranno indicati dall'Unione Italiana
LA NORMATIVA
La legge di riforma delle Camere di Commercio (L. 580/93) ha previsto l'istituzione del servizio di conciliazione presso ogni Camera di Commercio al fine di risolvere le liti tra consumatore e impresa e le controversie tra imprese.
Successivamente il legislatore è intervenuto in più occasioni per specificare la competenza camerale in materia di ricorso alla strumento della conciliazione; di particolare interesse sono:
    • L. 481/95 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.";
    • L. 249/97 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
    • L. 281/98 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";
    • L. 192/98 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive";
    • L.135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
    • D. Lgs. 5/03 "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"
    • D.Lgs. 6/03 "Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"
    • L. 129/04 "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale"
CHE COSA E'?
Che cosa è la conciliazione?
Si tratta di una procedura extragiudiziale in cui un terzo neutrale, il Conciliatore, aiuta le parti in conflitto a trovare una soluzione che sia di reciproca soddisfazione.
Quali tipi di controversie possono essere oggetto di conciliazione?
Qualsiasi controversia di natura commerciale insorta:
  • · tra un consumatore e un'impresa:
    tentare la conciliazione presso la Camera di Commercio è la soluzione ideale per risolvere qualunque problema che possa insorgere nei rapporti con un' azienda, sia essa pubblica, che privata(ad esempio artigianato, assicurazioni, commercio, edilizia, industria, intermediazione immobiliare, istituti di credito, servizi pubblici - acqua, gas. radiotelevisione...-, telefonia, turismo,...);
  • · tra imprese:
    ricorrere allo strumento della conciliazione presso la Camera di Commercio è il mezzo più pratico per affrontare controversie inerenti, ad esempio, i mancati pagamenti, l'esecuzione dei lavori,...
Inoltre il tentativo di conciliazione è obbligatorio per tutte le liti relative ai contratti di subfornitura, come da Legge 192/98.
Quali sono i vantaggi della conciliazione?
  • Economicità (il tariffario può essere richiesto alla propria Camera di Commercio)
  • Rapidità
  • Riservatezza
  • Mantenimento del rapporto tra le parti anche dopo la risoluzione della lite.
Chi sono i conciliatori?
Sono persone iscritte nell'elenco dei Conciliatori della Camera di Commercio, esperte nei diversi settori e che hanno ricevuto un'apposita formazione per la gestione delle procedure conciliative.
Cosa succede in caso di accordo?
In caso di raggiungimento di un accordo, questo ha il valore di un contratto con efficacia tra le parti.
Che cosa accade se non si raggiunge un accordo?
Il mancato accordo non comporta alcuna conseguenza negativa, in quanto ciascuna delle parti conserva il diritto di avviare eventualmente una causa in sede arbitrale o giudiziaria.
COME FUNZIONA
  • si presenta la domanda di attivazione della procedura conciliativa allo sportello di conciliazione istituito presso ogni camera di commercio (utilizzando moduli già predisposti dalla camera di commercio)
  • la segreteria del servizio di conciliazione comunica la domanda all'altra parte
  • l'altra parte accetta l'invito *:
  • viene nominato il conciliatore
  • viene fissato l'incontro
  • a) le parti raggiungono un accordo(viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione)
    • il procedimento e' concluso
  • b) le parti non raggiungono un accordo (viene redatto il verbale di non raggiunta conciliazione)
    • se le parti vogliono, possono richiedere un arbitrato alla camera di commercio, oppure possono avviare una causa davanti al giudice ordinario.
    • (* se invece l'altra parte non accetta l'invito, il procedimento si conclude immediatamente).
Conciliazione on line - un servizio che permette la risoluzione delle controversie in tempi brevi ed a costi contenuti
In conformità ai recenti sviluppi normativi, che hanno recepito gli imput della tecnologia per creare un sistema più flessibile e rapido per lo svolgimento delle conciliazioni, ammettendo la possibilità di adire agli organi di composizione stragiudiziale anche per via telematica (D.Lgs. n. 70/03, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 31/2000), Unioncamere Toscana ha promosso e coordinato un progetto volto a favorire l'informatizzazione del servizio di conciliazione.
In una fase in cui per le imprese la competitività è elevatissima, e per i consumatori la tutela dei propri diritti risulta essere sempre più difficile, anche a causa della complessità della "macchina" giudiziaria, si rende necessario un sistema che semplifichi le modalità di accesso alle procedure stragiudiziali.
A tal fine, Unioncamere Toscana volendo consolidare, ampliare e uniformare il modello organizzativo del Sistema camerale toscano in tema di conciliazione, riconoscendo ad essa la capacità di creare un processo di maturazione culturale che si traduce in nuovi modelli comportamentali, si è attivata per mettere a disposizione delle Camere di Commercio toscane un servizio di conciliazione on line.
Dopo la Camera di Commercio di Firenze, che già ha attivato il servizio di conciliazione on line tramite la propria Azienda Speciale Firenze Tecnologia, a partire dal 1 settembre 2004 tale servizio è stato attivato anche presso le Camere di Commercio di Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Il servizio "Concilia on Line", fornito da Firenze Tecnologia, permette all'utente di accedere al servizio da un qualsiasi postazione (casa, ufficio, ecc..) semplicemente collegandosi tramite internet, all'apposita pagina dei siti web camerali.
Il tentativo di conciliazione avviene in un'area riservata a cui possono accedere solo le parti, il conciliatore ed il responsabile del servizio, tutelando così la privacy dei soggetti coinvolti.
Ogni singola fase del procedimento avviene on-line: dalla domanda di attivazione fino all'accordo finale. Il dialogo fra le parti in lite, facilitato dal conciliatore, avviene all'interno di un sistema di web conference audio/video provvisto anche di chat room, attraverso il quale si possono esporre le proprie richieste, valutare le posizioni reciproche e tentare di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione soddisfacente per tutti gli interessati.
I vantaggi della conciliazione realizzata on line sono molti: velocità, economicità, informalità, riservatezza, fermo restando la prerogativa propria dell'istituto della conciliazione, e cioè che l'accordo finale è frutto della volontà delle parti.
Presso lo Sportello di Conciliazione delle suddette Camere di Commercio, quindi, l'utente, accanto alla possibilità di svolgere una conciliazione in via tradizionale, può usufruire del servizio di conciliazione on line, a tariffe contenute e con tutti vantaggi evidenziati sopra.
Particolare rilievo assume, poi, la collaborazione tra Sistema camerale toscano, Regione Toscana e Comitato Regionale Consumatori e Utenti (CRUC), di cui fanno parte le più importanti associazioni dei consumatori della regione Toscana, che ha portato alla pubblicizzazione ed alla promozione del servizio di conciliazione on line anche sul proprio sito.
PER INFORMAZIONI
Rivolgersi a:
UNIONCAMERE TOSCANA
Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze
Affari Giuridici
Coordinamento del servizio di conciliazione, di arbitrato e di regolazione del mercato del sistema camerale toscano
Avv. Alberto Donnini
tel 055 4688252 fax 055-4684052
e-mail: alberto.donnini@tos.camcom.it
oppure rivolgersi allo Sportello di Conciliazione della propria Camera di Commercio:
 
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO
Viale Giotto, 4 - 52100 AREZZO -
Dott. Marco Randellini
Tel 0575/303850 Fax 0575/300953
e-mail: marco.randellini@ar.camcom.it

 
CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA
Via VII Luglio, 14 - 54033 CARRARA -
Dott.ssa Simonetta Menconi
Tel 0585/764232 Fax 0585/776515
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
P.zza dei Giudici, 3 - 50122 FIRENZE -
Dott.ssa Maria Tesi
Tel 055/2795266- 2795295 - 2795372 Fax 055/2795244
e-mail: camera.arbitrale@fi.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
P.zza V.Emauele II, 5 - 56100 PISA-
Dott. Luciano Di Legge
TEL 050/512312 FAX 050/512285
e-mail: luciano.dilegge@pi.camcom.it

 
CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO
Via Irlanda, 4 - 58100 GROSSETO -
Dott. Alberto Zaccherotti
Tel 0564/414982 Fax 0564/418064
e-mail: alberto.zaccherotti@gr.comcom.it
 
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA
C.so Silvano Fedi, 78 - 51100 PISTOIA -
Dott.Stefano Palla
Tel 0573/991437 Fax 0573/368652
e-mai: stefano.palla@pt.camcom.it
 
CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO
P.zza del Municipio, 48 - 57123 LIVORNO -
Dott.ssa Marina Paino
Tel. 0586/231.290 Fax 0586/231.229
e-mail: arbitratoconciliazione@li.camcom.it
 
CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Via Valentini, 14 - 59100 PRATO -
Dott. David Talamucci
Tel 0574/612745 Fax 0574/612733
e-mail: david.talamucci@po.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA
Corte della Campana, 10 - 55100 LUCCA -
Dott.ssa Annamaria Pedone
Tel 0583/976692 Fax 0583/976629
e-mail: annamaria.pedone@lu.camcom.it
 
CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA
P.zza Matteotti, 30 - 53100 SIENA -
Dott.ssa Marcella Minucci
TEL 0577/202573 FAX 0577/288020
e-mail: marcella.minucci@si.camcom.it
 

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