Elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini
La legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla “Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini” all’art. 17 prevedeva l’istituzione dell’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata; in seguito veniva emesso il decreto ministeriale 23 giugno 1992, modificato con decreto ministeriale 14 maggio 1996, con il quale si istituiva l’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e si definivano i requisiti e le procedure per l’iscrizione nell’albo.
La legge 3 agosto 1998, n. 313, contenente “Disposizioni per la etichettatura d’origine dell’olio extravergine di oliva, dell’olio di oliva vergine e dell’olio di oliva” ed in particolare l’art. 3 “Commissioni di assaggio degli oli a denominazione d’origine” , ha soppresso l’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e lo ha sostituito con un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91.
Il decreto ministeriale 28 febbraio 2012 n. 1334 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini” ha abrogato la circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18/6/99 relativa alle modalità di controllo sugli oli a DOP e ad IGP, alle modalità di iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini ed ai corsi per assaggiatori di olio, introducendo alcune novità nelle procedure per la gestione dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e per l’autorizzazione dei corsi per assaggiatori.
In particolare, l’art. 4, comma 6 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 2012 prevede che le Regioni possono stabilire, con proprio atto e previa intesa con le Camere di Commercio interessate, che le Camere di Commercio stesse provvedano, oltreché all’istruttoria delle domande di iscrizione nell’elenco, come avvenuto fino ad ora, anche all’iscrizione e alla cancellazione dall’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. L’Assessore all’agricoltura della Regione Toscana ha chiesto ad Unioncamere Toscana di esprimere l’intesa delle Camere di Commercio della Toscana a svolgere anche le attività di iscrizione e cancellazione dall’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini; Unioncamere Toscana ha comunicato la disponibilità del Sistema camerale toscano nel settembre 2012. Pertanto, con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 680 del 4 agosto 2014, la Regione Toscana ha stabilito che le Camere di Commercio toscane provvedano, oltreché all’istruttoria delle domande di iscrizione nell’elenco, anche all’iscrizione e alla cancellazione dall’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, novità che va nella direzione della semplificazione procedurale. Regione Toscana ed Unioncamere Toscana hanno preso accordi per mettere a disposizione delle Camere toscane questo sito, come agile strumento di gestione ed aggiornamento dell’elenco. L'elenco pubblicato on-line viene infatti alimentato dai referenti camerali abilitati alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni ed è pertanto da ritenersi continuamente aggiornato; rimane comunque la pubblicazione annuale dell’elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 28 febbraio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini il DM 18 giugno 2014, che ha abrogato il DM 28 febbraio 2012, prevede i seguenti requisiti:
- il possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva organizzato secondo i criteri stabiliti nello stesso DM 18 giugno 2014, o secondo la normativa previgente;
- il possesso di attestati rilasciati da un capo panel, responsabile di un comitato di assaggiatori riconosciuto dal MIPAAF, che comprovino la partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, nei 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno 3 valutazioni organolettiche.
Come recita l’articolo 4 del DM 18 giugno 2014, c. 3 “La domanda per l’iscrizione nell’elenco deve essere presentata alla C.C.I.A.A. del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare”, vale a dire alla Camera di Commercio nel cui territorio il richiedente ha interesse a svolgere l’attività di assaggiatore. Si tenga presente che l’indicazione dell’interesse operativo non è vincolante, in quanto l’assaggiatore iscritto nell’elenco può poi esercitare l’attività di assaggio in tutta Italia, ma ha carattere eminentemente pratico ed è utile per individuare la Camera a cui rivolgersi per l’iscrizione (e a cui l’iscritto deve comunicare eventuali variazioni di dati) e in caso di costituzione di nuovi panel in una certa provincia, per il coinvolgimento di assaggiatori interessati ad operare in quella data zona.
La domanda di iscrizione deve essere presentata utilizzando la modulistica pubblicata su questo sito, sul sito della Regione Toscana e sui siti delle Camere di Commercio toscane e deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. A conclusione dell'istruttoria della domanda, qualora questa abbia esito positivo, la Camera di Commercio provvede all’iscrizione tramite proprio atto.