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Anti-dumping
Che cos'è il Registro Anti-dumping?

Il Registro Anti-dumping vuole essere uno strumento per consentire alle aziende che operano in ambito commerciale internazionale di venire a conoscenza dei provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall'UE nei confronti di paesi extracomunitari che consentono alle proprie aziende di mettere in atto di pratiche commerciali scorrette, quale appunto il "dumping". Il registro è liberamente consultabile. Cliccando sul prodotto di interesse, si apre sulla destra dello schermo un elenco di informazioni, la cui spiegazione si trova nella legenda. Per informazioni, rivolgersi a: Alberto Donnini. e-mail: alberto.donnini@tos.camcom.it

Dettagli
Cosa si intende per "dumping"?
Per "dumping" (dall'inglese "to dump" che significa vendere sotto costo) si intende una strategia commerciale che prevede la vendita di un prodotto sul mercato estero ad un prezzo inferiore rispetto a quello normalmente praticato sul mercato internazionale, o inferiore al prezzo determinato dal paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il dumping è considerata una pratica scorretta, in quanto i prezzi all'esportazione sono mantenuti artificialmente bassi, non perché a seguito di una maggiore efficienza e competitività del mercato esportatore, ma perché risultato di pratiche commerciali sleali o condizioni economiche distorte da misure protezionistiche. Secondo la legislazione comunitaria, un prodotto è oggetto di dumping quando il suo prezzo nella Comunità è inferiore al "valore normale", che corrisponde al prezzo di vendita effettivo sul mercato interno del paese esportatore. Quindi, un paese vende in regime di dumping se i prezzi di vendita sul mercato nazionale sono superiori ai prezzi all'esportazione. La "discriminazione dei prezzi" può essere provocata anche dall'erogazione di sovvenzioni statali non autorizzate, che implicano il sostegno diretto di un governo a vantaggio dei propri produttori o degli esportatori, con la conseguente distorsione del mercato con effetti analoghi alle vendite in regime di dumping.
Riferimenti normativi
Il GATT (Accordo Generale sulle Tariffe Doganali ed il Commercio) – anno 1947 – nella sua ultima versione approvata a Marrakesh nell'aprile del 1994, stabilisce tra gli altri i principio della liberalizzazione delle importazioni. L'Accordo è stato poi rafforzato con numerosi ulteriori atti conclusi nell'ambito OMC, tra cui l'Accordo ad integrazione dell'art. VI del GATT del 1994, detto anche "Accordo Anti-dumping", che consente di adottare misure di salvaguardia dei mercati importatori contro la pratica del dumping, subordinando però l'applicazione di tali misure, a condizioni rigorose che giustifichino la sospensione o l'interruzione degli impegni sulla liberalizzazione precedentemente convenuti. La Comunità europea ha voluto recepire i termini dell'Accordo Anti-dumping del 1994, al fine di realizzare un'applicazione trasparente e coordinata delle nuove norme anche in ambito comunitario. L'atto di riferimento è il Regolamento CE n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Cee (ultima modifica Regolamento CE n. 2238/2000). Nel 2001 la Comunità ha inoltre adottato un regolamento che le permette di adeguare le misure anti-dumping le misure e antisovvenzioni alle decisioni dell'OMC in questa materia.
Procedimento "anti-dumping"
L'applicazione delle misure Anti-dumping è conseguente all'apertura di un procedimento a seguito di denuncia scritta.
  1. La denuncia scritta può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica alla Commissione Europea. In mancanza di una denuncia, ogni Stato membro può comunicare alla Commissione gli elementi di prova del dumping e del pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria.
  2. Al ricevimento di tale denuncia, la Commissione valuta la presenza di elementi di prova sufficienti all'apertura di un'inchiesta.
    • Qualora ne risulti la mancanza: la denuncia viene respinta.
    • In caso contrario: l'apertura dell'inchiesta avviene mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Allo scopo di ottenere il maggior numero d'informazioni, vengono inviati dalla Commissione questionari dettagliati agli operatori commerciali e ad altre parti interessate, quali gli utilizzatori.
  3. Al ricevimento delle risposte ai questionari, vengono svolte inchieste dai funzionari della Commissione presso le sedi delle parti che collaborano, finalizzate alla verifica dell'attendibilità delle informazioni fornite.
  4. I risultati e le conclusioni vengono riassunti in un documento di lavoro in base al quale si decide se imporre misure, inizialmente provvisorie, o chiudere il procedimento. L'atto della Commissione che impone i dazi provvisori è il regolamento, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A seguito della pubblicazione, le parti interessate possono verificare la correttezza dei calcoli effettuati, e presentare le proprie osservazioni.
  5. La Commissione tiene conto di tali osservazioni per l'elaborazione di un secondo e definitivo documento di lavoro, in base al quale propone al Consiglio di confermare o meno le misure provvisorie, o istituire misure definitive.
  6. Il Consiglio delibera sulla proposta della Commissione e, con regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, istituisce dazi definitivi o disciplina la riscossione dei dazi provvisori. Recentemente Bruxelles ha stabilito che le misure antidumping entreranno a regime nell'Unione anche se non saranno approvate all'unanimità dal Consiglio europeo: basterà infatti il voto a maggioranza degli Stati membri. Inoltre, le aziende importatrici che non adotteranno nella vendita il prezzo minimo imposto dall'UE, assisteranno al ritiro dal mercato dei prodotti commercializzati. La decisione di istituire dazi provvisori deve essere presa entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta che, nel complesso, non può durare oltre quindici mesi.
Le misure antidumping restano in vigore per cinque anni. Nel corso di questo periodo le parti interessate possono chiedere un riesame delle misure. Inoltre la Commissione provvede d'ufficio a svolgere un riesame intermedio, volto a valutare l'eventuale significativo cambiamento nelle condizioni di mercato. Alla scadenza del quinquennio, è poi previsto un riesame diretto ad accertare la persistenza o il rischio della reiterazione del dumping o del pregiudizio causato dalle sovvenzioni.
ProdottoPaese
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FILTRO

Aggiornato al 24/08/2009

http://trade-info.cec.eu.int/doclib/html/113191.htm

ULTIMI AGGIORNAMENTI

Gazzetta Ufficiale Unione Europea L367 del 23/12/2014

Unione Europea
Regolamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2014 - L354

Unione Europea
REGOLAMENTI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 16.12.2014 - L 359/90

Unione Europea
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - 18.12.2014 - L 363/82

Unione Europea
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1346/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1346/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 341/31 - 27.11.2014

Unione europea
RETTIFICHE
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263 del 3 settembre 2014)
GENERALE
PRODOTTO:
NUMERO CASO:
CODICE CN/TARIC:
PAESE:
TIPOLOGIA ACCERTAMENTO:
STATO PROCEDURA:
DATA CHIUSURA:
OSSERVAZIONI:
FASE DI ACCERTAMENTO
AVVIO PROCEDURA:
MISURE PROVVISORIE:
MISURE DEFINITIVE:
TERMINE:
TIPO MISURE:
LIVELLO (MIN/MAX):
FASE DI REVISIONE INTERMEDIA
AVVIO PROCEDURA:
RISULTATO:
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:
FASE DI REVISIONE FINALE
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RISULTATO:
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:
ALTRO:

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