1. Il Consiglio:
a) definisce su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale;
b) elegge, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente dell' Unioncamere regionale ed i componenti della Giunta;
c) può istituire la Commissione Consultiva;
d) approva entro il 31 dicembre di ogni anno le linee programmatiche di attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;
e) approva i provvedimenti di variazione al bilancio;
f) discute ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;
g) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione;
h) delibera lo statuto e le relative modifiche;
i) determina l'entità degli emolumenti al Presidente ed ai componenti degli Organi, secondo la normativa vigente ed i rimborsi spese ai componenti degli organi e degli altri organismi, nel rispetto delle norme vigenti, in base ad apposito regolamento;
j) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento;
k) decide la messa in liquidazione nominando i liquidatori e determinandone i poteri.